Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 37Tassa sulle merci nei porti di Savona e Vado Ligure
Capo III TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI
L'Ente portuale Savona-Piemonte, per provvedere ai suoi compiti di istituto, ha facolta' di applicare una tassa, non, superiore a lire 15 per ogni tonnellata medica sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e di Vado Ligure. La tassa suddetta e' applicabile lino al 31 dicembre 1965. ((1))
------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1965, n. 1417 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall' articolo 37 della legge 9 febbraio 1903, n. 82 , per l'applicabilita' il favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 943 , e' prorogato di un anno".