Legge 9 febbraio 1963, n. 160 Art. 22
CAPO II DEL PATRIMONIO
I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
CAPO II DEL PATRIMONIO
I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.