Legge 9 febbraio 1963, n. 160 Art. 21
CAPO II DEL PATRIMONIO
L'iscritto alla Cassa puo' eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.