Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 515
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1946-47 quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1946-47 (articolo 513) ........... L. 17.579.173.200,10 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 17.579.173.290,10 ------------------