Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 514
I residui attivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1946-47 quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser- cizio finanziario 1946-47 (articolo 512) ..... L. 11.293.493.515,10 somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) ........................ " - ------------------ Residui attivi al 30 giugno 1947 ... L. 11.293.493.515,10 ------------------