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Legge 3 febbraio 1963, n. 69 · Legge 3 febbraio 1963, n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 61Procedimenti disciplinari

TITOLO IV Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

In KraftAmtlicher Text

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.