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Legge 3 febbraio 1963, n. 69 · Legge 3 febbraio 1963, n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 60Ricorso al Consiglio nazionale

TITOLO IV Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

In KraftAmtlicher Text

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli e' notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.