Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 57Provvedimenti disciplinari: notificazione
TITOLO III Della disciplina degli iscritti
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.