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Legge 3 febbraio 1963, n. 69 · Legge 3 febbraio 1963, n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 56Procedimento

TITOLO III Della disciplina degli iscritti

In KraftAmtlicher Text

Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facolta' di presentare documenti e memorie difensive.