Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 27Albo: contenuto
TITOLO II Dell'albo professionale CAPO I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale)) e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.