Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 26Albo: istituzione
TITOLO II Dell'albo professionale CAPO I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale ((e delle province autonome)) e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.