Legge 3 febbraio 1963, n. 532 Art. 12
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 8). . . . . . . . L. 20.827.318.478- Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10). . . . . L. 13.111.182.719,44 Residui passivi al 30 giugno 1953. . . . . . . . L. 33.938.701.197,44