Legge 3 febbraio 1963, n. 532 Art. 11
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1952-53 (articolo 7). . . . . . . . L. 15.283.181.867- Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9). . . . . . . L. 332.961.152.45 Somme riscosse e non versate (col. s del riassunto) . L. 129.678.035. Residui attivi al 30 giugno 1953 . . . . . . . . L. 15.745.821.054,45