Legge 3 febbraio 1963, n. 529 Art. 23
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 19)......................... L. 1.389.810.407,50 Somme rimaste da pagare, sui residui degli esercizi precedenti(articolo 21) L. 515.433.259,50 ---------------------- Residui passivi al 30 giugno... L. 1.905.243.667 -