Legge 3 febbraio 1963, n. 529 Art. 22
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952-53 (articolo 18)................. L. 1.301.074.132 - Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)......................... L. 429.113 - Somme riscosse e non versate(colonna s del riepilogo dell'entrata)......... L. - ---------------------- Residui attivi al 30 giugno 1953.. L. 1.301.503.245 -