Legge 3 febbraio 1963, n. 112 Art. 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge
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Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge