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Legge 3 febbraio 1963, n. 112 · Legge 3 febbraio 1963, n. 112 — Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

Legge 3 febbraio 1963, n. 112 Art. 14Pratica professionale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni. Laureati in ingegneria scienze naturali, fisica e chimica Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrano di avere esercitato effettivamente come attivita' esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attivita' che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge