Legge 31 dicembre 1962, n. 1868 Art. 9
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvedera' fino all'importo massimo di lire 9.500.000 a carico del capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.