Legge 31 dicembre 1962, n. 1868 Art. 8
Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della, gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro. Provvede, altresi', a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7.