Legge 23 ottobre 1962, n. 1552 Art. 3
In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.
In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.