Legge 23 ottobre 1962, n. 1552 Art. 2
I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di eta', in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati. Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.