Legge 10 ottobre 1962, n. 1549 Art. 4Indifferibilita' ed urgenza delle opere
Le opere, di navigazione, affidate dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044 , al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po e quelle indicate dall'articolo 1 della presente legge sono considerate, ad ogni effetto, indifferibili ed urgenti.