Legge 10 ottobre 1962, n. 1549 Art. 3Competenze di spesa degli Enti locali
I comma primo e secondo dell'articolo 4 della legge 24 agosto 1941 n. 1044 , sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 , i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono: a) le province di Milano e di Cremona; b) i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente. Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata".