Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 8
TITOLO SECONDO Organi dell'Ente
Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.