Legge 16 agosto 1962, n. 1417 Art. 7
TITOLO SECONDO Organi dell'Ente
Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessita' o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti. In seconda convocazione da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione e' valida con qualsiasi numero di intervenuti.