Legge 5 agosto 1962, n. 1262 Art. 5
Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sara' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196 , concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.