Legge 5 agosto 1962, n. 1262 Art. 4
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.