Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 6Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
TITOLO I Edilizia scolastica CAPO I INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645
L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 .