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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 5Prestazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi

TITOLO I Edilizia scolastica CAPO I INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645

In KraftAmtlicher Text

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire ai Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessita' scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovra' essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri: a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1; b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo e' considerato elemento base la graduatoria generale di necessita' scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma; c) completamento di opere gia' finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645 .