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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 22Domande di contributo statale

CAPO III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

In KraftAmtlicher Text

Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 20 e' determinato, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Le Universita' e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro per la pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro. Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui e' assunto l'impegno del contributo.