Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 21Stipulazione dei mutui
CAPO III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'
Le Regioni, le Province, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, e' a carico degli Enti stessi. I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui ai precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi. Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, ((con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi)) . Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.