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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 21Stipulazione dei mutui

CAPO III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

In KraftAmtlicher Text

Le Regioni, le Province, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, e' a carico degli Enti stessi. I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui ai precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi. Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, ((con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi)) . Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.