Legge 16 luglio 1962, n. 922 Art. 18
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43 , 44 , 45 , 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43 , 44 , 45 , 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.