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Legge 16 luglio 1962, n. 922 · Legge 16 luglio 1962, n. 922 — Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria

Legge 16 luglio 1962, n. 922 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1 luglio 1962. Per il periodo anteriore al 1 luglio 1962 e' autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1 gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.