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Legge 6 luglio 1962, n. 888 · Legge 6 luglio 1962, n. 888 — Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia

Legge 6 luglio 1962, n. 888 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Gli appuntati e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dal servizio temporaneo di polizia, che hanno comunque prestato tre anni di servizio nel Corpo, possono essere ammessi al primo concorso indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali a prescindere dal limite massimo di eta', con l'osservanza delle disposizioni contenute nell' articolo 79 della legge 3 aprile 1958, n. 460 .