Legge 6 luglio 1962, n. 888 Art. 4
Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 , all'atto della cessazione dal servizio, vengono collocati nella posizione di ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.