Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 36
CAPO VII Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo
E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico. E' altresi' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.