Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 giugno 1962, n. 588 · Legge 11 giugno 1962, n. 588 — Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 35

CAPO VII Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a: a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell' articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ; b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura, tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo. La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'articolo 30 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.