Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 22
CAPO V Interventi per lo sviluppo agricolo
La Regione finanziera' l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. La Regione finanziera' altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.