Legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 21
CAPO V Interventi per lo sviluppo agricolo
Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dai precedente articolo 19 sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.