Legge 11 giugno 1962, n. 546 Art. 3
L' articolo 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente: Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".
Verweist auf
- Legge 11 giugno 1962, n. 546 Art. 102