Legge 11 giugno 1962, n. 546 Art. 2
Il primo comma dell'articolo 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura".