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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 9Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneita'

CAPO I NORME GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneita', questi perdono la loro validita' e devono essere ritirati dall'autorita' marittima o consolare. Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorita' marittima e, all'estero, all'autorita' consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.