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Legge 5 giugno 1962, n. 616 · Legge 5 giugno 1962, n. 616 — Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Legge 5 giugno 1962, n. 616 Art. 10Trasferimento della nave per lavori

CAPO I NORME GENERALI

In KraftAmtlicher Text

La capitaneria di porto, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare il trasferimento, dalla localita' del varo a quella di allestimento, della nave non munita dei prescritti certificati. Previa visita dell'ente tecnico, tenuto conto anche della durata del viaggio, la capitaneria di porto puo' altresi' autorizzare il trasferimento della nave, per la quale siano scaduti i certificati di sicurezza, dalla localita' in cui si trova a quella in cui deve essere disarmata o in cui devono essere eseguiti lavori di riparazione, di trasformazione o di demolizione. Nel caso di trasferimento di navi costruite o acquistate all'estero l'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata dall'autorita' consolare.