Legge 5 giugno 1962, n. 586 Art. 8
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 14-bis: "Le pene stabilite dagli articoli 11, 12, 13, e 14 sono triplicate se la violazione si riferisce a quantitativi di prodotti superiori a 100 quintali, sono ridotte ad un terzo se la violazione riguarda quantitativi di prodotti inferiori ad un quintale".