Legge 5 giugno 1962, n. 586 Art. 7
L' articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente: "Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 4, primo comma, lettera c), 5 e 6 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 4, secondo e terzo comma, e nell'articolo 7 sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000".