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Legge 10 febbraio 1962, n. 66 · Legge 10 febbraio 1962, n. 66 — Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

Legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica. L'organizzazione periferica e' costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera. Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.