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Legge 10 febbraio 1962, n. 66 · Legge 10 febbraio 1962, n. 66 — Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

Legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

La revisione della gestione dell'Opera e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti cosi' composto: a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro; b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno; c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione; d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanita'. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.