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Legge 26 gennaio 1962, n. 17 · Legge 26 gennaio 1962, n. 17 — Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola

Legge 26 gennaio 1962, n. 17 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969. Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.