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Legge 26 gennaio 1962, n. 17 · Legge 26 gennaio 1962, n. 17 — Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola

Legge 26 gennaio 1962, n. 17 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.