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Legge 9 gennaio 1962, n. 1 · Legge 9 gennaio 1962, n. 1 — Norme per l'esercizio del credito navale

Legge 9 gennaio 1962, n. 1 Art. 7Limiti di applicazione del credito navale

In KraftAmtlicher Text

((Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali)) . Sono comunque escluse: a) le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade; b) le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare; c) le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.